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Spin Master Italia S.R.L.
Condizioni d’acquisto standard per gli ordini di acquisto

Ogni Ordine di acquisto effettuato dall’Acquirente per Beni e/o Servizi è soggetto alle presenti condizioni di acquisto standard e ai termini dell’Ordine di acquisto applicabili ed è subordinato all’accettazione da parte del Fornitore di detti termini. Si riterrà che il Fornitore abbia accettato di essere vincolato a tali termini con l'accettazione dell’Ordine di acquisto, la consegna dei Beni o l'esecuzione dei Servizi.

  1. Definizioni. In questi Termini di acquisto standard si applicano le seguenti definizioni:
    1. Per “Controllata” si intende qualsiasi persona giuridica o altra persona o entità che, direttamente o indirettamente tramite uno o più intermediari, controlla, è controllata o è sotto il controllo comune della persona specificata.
    2. Accettazione” avrà il significato a tale termine attribuito all'Articolo 4.a.
    3. Per “Accordo” si intende questo accordo tra Fornitore e Acquirente per l’acquisto e la vendita di Beni e/o Servizi.
    4. Per “Acquirente” si intende Spin Master Italia S.r.l. (numero di registrazione MI-2086435 e codice fiscale 09375580967) o una delle sue Controllate elencate nell’Ordine di acquisto.
    5. Il termine “Informazioni riservate” avrà il significato ad esso attribuito all'Articolo 12.
    6. Per “Prodotto finale” si intende qualsiasi prodotto consegnabile o altro prodotto o risultato dei Servizi a cui si fa riferimento in un Ordine di acquisto e qualsiasi materiale, dato, documentazione ad esso correlato ed include i Diritti di proprietà intellettuale sviluppati dal Fornitore in conformità a tale Ordine di acquisto.
    7. Per “Data di consegna” si intende la data di consegna dei Beni e/o la prestazione dei Servizi come specificato in un Ordine di acquisto, che è riconosciuto essere essenziale per l’Acquirente.
    8. Per “Punto di consegna” si intende la località identificata dall’Acquirente nell’Ordine di Acquisto a cui il Fornitore deve consegnare i Beni e/o in cui eseguere i Servizi, o qualsiasi altra area o punto di consegna specificati per iscritto dall’Acquirente.
    9. Per “Beni” si intendono i beni che devono essere consegnati dal Fornitore in conformità con un Ordine di acquisto e includono tutti i materiali, le parti componenti, l’imballaggio e l’etichettatura di tali beni.
    10. Per “Diritti di proprietà intellettuale” si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale e i diritti di natura analoga inclusi tutti i diritti in e su, i brevetti ivi compresi tutti i brevetti rilasciati e le domande pendenti e i brevetti che possono essere concessi (comprese le domande divisionali, le nuove concessioni, riesami, le cd. continuations e le continuations parziali); i marchi; i diritti d’autore; i diritti di design industriale; i diritti relativi ai segreti commerciali e alle informazioni riservate; i diritti di pubblicità; i diritti della personalità; i diritti morali e gli altri diritti di proprietà intellettuale, registrati o no, e tutte le domande, le registrazioni, i rinnovi e le estensioni relative a quanto sopra.
    11. Per “Ordine di acquisto” si intende l’ordine di acquisto tra Acquirente e Fornitore per l’acquisto e la vendita di Beni e/o Servizi, a cui queste Condizioni d’acquisto standard sono allegate o incorporate per riferimento.
    12. Per “Servizi” si intende qualsiasi servizio che deve essere fornito dal Fornitore all’Acquirente in conformità con un Ordine di acquisto.
    13. Per “Specifiche” si intendono i requisiti, le caratteristiche e le specifiche dei Beni e/o dei Servizi stabilite nell’Ordine di acquisto applicabile. Le Specifiche includono altresì: (a) la documentazione pubblicata dal Fornitore relativa ai Beni e/o ai Servizi; (b) le caratteristiche operative e tecniche e relative al funzionamento dei Beni e/o dei Servizi; (c) gli standard o i livelli di esecuzione del servizio per i Servizi; e (d) i requisiti commerciali dell’Acquirente espressamente indicati in un Ordine di acquisto.
    14. Per “Fornitore” si intende la parte indicata nella pagina iniziale dell’Ordine di acquisto che contratta con l’Acquirente per l’acquisto e la vendita di Beni e/o Servizi.
    15. Per “Proposta del fornitore” si intende qualsiasi ricevuta, preventivo, offerta, offerta di vendita, fattura o proposta del Fornitore in relazione alla fornitura di Beni e/o Servizi all’Acquirente, compresi quelli effettuati con una richiesta di preventivo, una richiesta di offerta o un processo analogo avviato dall’Acquirente.
    16. Per “Periodo di garanzia” si intende in relazione a qualsiasi Bene o Servizio, il più lungo tra: (i) l’espresso periodo di garanzia riconosciuto per iscritto dal Fornitore per i Beni o i Servizi; e (ii) il periodo che inizia con la data di accettazione di tali Beni e/o Servizi da parte del Fornitore e che termina dopo due (2) anni a partire da tale data.
  2. Accordo. L’Accordo consiste esclusivamente di: (a) questi Termini di acquisto standard; (b) l’Ordine di acquisto applicabile; e (c) eventuali Specifiche o altri documenti espressamente citati nell’Ordine di Acquisto. Qualsiasi riferimento nell’Ordine di acquisto a qualsiasi proposta del Fornitore ha esclusivamente lo scopo di incorporare le descrizioni e le caratteristiche dei Beni e/o dei Servizi contenuti nella Proposta del fornitore e solo nella misura in cui i termini della Proposta del fornitore non siano in conflitto con le descrizioni e le specifiche indicate nell’Ordine di acquisto. L’accettazione o il pagamento da parte dell’Acquirente di Beni e/o Servizi non costituirà accettazione da parte dell’Acquirente di termini aggiuntivi o diversi in qualsiasi Proposta del fornitore o altro documento, salvo diversamente accettato per iscritto dall’Acquirente. In caso di conflitto o incongruenza tra i documenti che costituiscono l’Accordo, i documenti saranno classificati secondo l’ordine di precedenza in conformità con l’ordine in cui sono elencati in questo Articolo 2.
  3. Consegna di Beni e Servizi.
    1. Il Fornitore accetta di fornire e consegnare i Beni all’Acquirente e/o di eseguire i Servizi, a seconda dei casi, alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
    2. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, imballare, caricare e consegnare i Beni al Punto di consegna e in conformità con la fattura, i termini di consegna, le istruzioni di spedizione, imballaggio e di altro genere stampate sul frontespizio dell’Ordine di acquisto o altrimenti impartite al Fornitore dall’Acquirente per iscritto. Nessun addebito sarà consentito per spese di carico, trasporto, assicurazione, spedizione, stoccaggio, movimentazione, controstallia, imballaggio, confezionamento o simili salvo ciò non sia previsto nell’Ordine di acquisto applicabile o sia diversamente accettato per iscritto dall’Acquirente.
    3. Ciascuna spedizione di Beni da parte del Fornitore deve essere accompagnata dalla lista di imballaggio, che mostra il numero dell’Ordine di acquisto dell’Acquirente, il numero dell’articolo e la descrizione, e tutte le altre informazioni che possono essere richieste di volta in volta dall’Acquirente. Il conteggio e il peso indicati dall’Acquirente saranno finali e definitivi per le spedizioni di Beni e accompagnati dalla lista di imballaggio.
    4. I Beni devono essere adeguatamente imballati per evitare danni durante il trasporto, per ottenere i costi di trasporto più bassi, compatibili con una consegna tempestiva e per soddisfare i requisiti del vettore. Il tempo è un requisito essenziale per la consegna dei Beni e l’esecuzione dei Servizi. I Beni devono essere consegnati e i Servizi devono essere eseguiti entro la Data di consegna applicabile. Il Fornitore deve immediatamente informare l’Acquirente nel caso in cui il Fornitore stesso non sia in grado di rispettare una Data di consegna. In qualsiasi momento prima della Data di consegna, l’Acquirente può, previa comunicazione al Fornitore, annullare o modificare un Ordine di acquisto, o parte di esso, per qualsiasi motivo, incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, per scelta dell’Acquirente o per inosservanza del presente Accordo, se non diversamente specificato.
    5. Il titolo e il rischio di perimento del Bene o di danno passano all’Acquirente al momento del ricevimento dei Beni presso il Punto di consegna, salvo diversamente indicato per iscritto dall’Acquirente. L’Acquirente non ha l’obbligo di assicurare i beni in transito dal fornitore al Punto di consegna.
    6. Il Fornitore dovrà seguire tutte le istruzioni dell’Acquirente e cooperare con l’agente doganale dell’Acquirente secondo le indicazioni ricevute dall’Acquirente (inclusa la documentazione di spedizione richiesta) in relazione a tutti i Beni che provengono da fonti o fornitori stabiliti fuori dall’Italia.
    7. Il fornitore deve rispettare tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili in relazione alla fornitura di Servizi e/o alla fornitura e l’importazione di Beni.
  4. Ispezione; Accettazione e Rifiuto.
    1. Tutte le spedizioni di Beni e l’esecuzione dei Servizi sono soggette al diritto di ispezione dell’Acquirente. L’Acquirente avrà trenta (30) giorni (il “Periodo di ispezione”) in seguito alla Data di consegna dei Beni presso il Punto di consegna o all’esecuzione dei Servizi per effettuare tale ispezione, e in seguito a tale ispezione, l’Acquirente accetterà i Beni o i Servizi (“Accettazione”) o li rifiuterà. L’Acquirente avrà il diritto, a discrezione dell’Acquirente e a spese del Fornitore, di annullare qualsiasi Ordine di acquisto e/o rifiutare i Beni che siano: (i) consegnati in eccesso rispetto alla quantità ordinata, (ii) danneggiati o difettosi, (iii) sostituiti o altrimenti non conformi al campione o alle Specifiche; o (iv) non spediti entro la Data di consegna. Inoltre, l’Acquirente avrà il diritto di rifiutare qualsiasi Bene o Servizio che non sia conforme alle Specifiche o ai termini del presente Accordo. Il trasferimento di proprietà all’Acquirente dei Beni non costituirà un’accettazione dell’Acquirente di tali Beni. L’Acquirente dovrà fornire al Fornitore entro il Periodo di Ispezione comunicazione di qualsiasi Bene o Servizio respinti, unitamente ai motivi di tale rifiuto. Se l’Acquirente non fornisce al Fornitore alcuna notifica di rifiuto entro il Periodo di ispezione, si riterrà che l’Acquirente abbia confermato l’Accettazione di tali Beni o Servizi. L’ispezione, il collaudo, l’accettazione o l’uso da parte dell’Acquirente dei Beni o Servizi quivi contemplati non limiterà o comunque influirà sugli obblighi di garanzia del Fornitore in relazione ai Beni o ai Servizi, e tali garanzie sopravvivranno all’ispezione, al test, all’accettazione e all’utilizzo dei Beni o dei Servizi.
    2. L’Acquirente avrà il diritto di restituire i Beni rifiutati al Fornitore a spese e rischio di perimento del Fornitore in cambio di, a discrezione dell’Acquirente: (i) l’intero credito o il rimborso di tutte le somme pagate dall’Acquirente al Fornitore per i Beni rifiutati; o (ii) Beni sostitutivi da ricevere entro il periodo di tempo specificato dall’Acquirente. La proprietà dei Beni respinti restituiti al Fornitore si trasferisce al Fornitore al momento della consegna e tali Beni non saranno sostituiti dal Fornitore se non dietro istruzioni scritte dell’Acquirente. Il Fornitore non consegnerà i Beni che sono stati precedentemente respinti per mancata conformità al presente Accordo, salvo qualora la consegna di tali Beni sia approvata in anticipo dall’Acquirente e sia accompagnata da una comunicazione scritta dei precedenti rifiuti dell’Acquirente.
  5. Prezzo/termini di pagamento. I prezzi per i Beni e/o i Servizi saranno indicati nell’Ordine di acquisto applicabile. Gli aumenti di prezzo o le tariffe non espressamente indicati nell’Ordine di acquisto non saranno efficaci se non preventivamente concordati per iscritto dall’Acquirente. Il Fornitore emetterà tutte le fatture in modo tempestivo. Tutte le fatture consegnate dal Fornitore devono soddisfare i requisiti dell’Acquirente e, come minimo, devono fare riferimento all’Ordine di acquisto applicabile. L’Acquirente pagherà la parte non contestata delle fatture correttamente emesse trenta (30) giorni dalla data della fattura. Ad eccezione degli importi contestati, se qualsiasi somma dovuta dall’Acquirente in conformità o in relazione con il presente Accordo non viene pagata quando è dovuta, l’importo produrrà interessi al tasso del 3% annuo sul tasso di riferimento della Banca d’Inghilterra di volta in volta calcolato giornalmente per il periodo dalla data di scadenza sino alla data del pagamento effettivo per intero, sia prima sia dopo ogni decisione giudiziale. L’Acquirente avrà il diritto di trattenere il pagamento degli importi fatturati contestati in buona fede fino a quando le parti non raggiungeranno un Accordo su tali importi contestati e il trattenimento degli importi contestati non sarà considerato una violazione del presente Accordo, né alcun interesse sarà addebitato su tali importi. Fatto salvo quanto sopra, l’Acquirente si impegna a pagare il saldo degli importi non contestati su qualsiasi fattura che sia oggetto di controversia nei termini specificati nel presente documento.
  6. Imposte. Salvo diversa indicazione in un Ordine d’acquisto, tutti i prezzi o altri pagamenti indicati nell’Ordine d’acquisto sono al netto di eventuali imposte. Il Fornitore deve dettagliare separatamente tutte le imposte applicabili su ciascuna fattura e indicare su ciascuna fattura i numeri di registrazione fiscale applicabili. L’Acquirente pagherà tutte le tasse applicabili al Fornitore al momento della scadenza della fattura applicabile. Il Fornitore rimetterà tutte le tasse applicabili alle autorità governative applicabili come richiesto dalle leggi vigenti. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, l’Acquirente può trattenere da tutte le somme dovute al Fornitore tutte le ritenute alla fonte applicabili e trasferire tali imposte alle autorità amministrative applicabili come, previsto dalle leggi vigenti.
  7. Materiali pericolosi. Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta dell’Acquirente e come da questi richiesto, per conformità con tutte le leggi applicabili che regolano l’uso di qualsiasi sostanza pericolosa, quanto segue: (a) tutta la documentazione ragionevolmente necessaria per verificare la composizione dei materiali, indicando sostanza per sostanza, inclusa la quantità utilizzata di ciascuna sostanza, di qualsiasi Bene e/o qualsiasi processo utilizzato per fabbricare, assemblare, utilizzare, mantenere o riparare qualsiasi Bene; o (b) tutta la documentazione ragionevolmente necessaria per verificare che tutti i Beni e/o qualsiasi processo utilizzati per fabbricare, assemblare, utilizzare, mantenere o riparare qualsiasi Bene, non contengano, e che i Servizi non richiedano l’utilizzo di, particolari sostanze pericolose specificate dall’Acquirente.
  8. Conformità legale; Sicurezza sul lavoro. Nell’adempimento delle obbligazioni previste dall’Accordo, inclusa la prestazione dei Servizi, il Fornitore dovrà sempre rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le norme e i codici applicabili. Il Fornitore dovrà in ogni momento rispettare pienamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e i codici applicabili in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e farà sì che il personale, la forza lavoro, i dipendenti e i consulenti impiegati nell’esecuzione dei Servizi li rispettino, e si assicurerà inoltre che l’amministrazione, ai sensi della pertinente legislazione locale, mantenga in regola la contabilità delle retribuzioni dei lavoratori e fornirà all’Acquirente, su richiesta, le prove della conformità. Il Fornitore deve ottenere tutti i permessi, le licenze, le esenzioni, i consensi e le approvazioni applicabili necessari affinché il Fornitore possa produrre e consegnare i Beni ed eseguire i Servizi.
  9. Garanzie.
    1. Garanzia dei prodotti. Il Fornitore garantisce all’Acquirente che durante il Periodo di garanzia tutti i Beni forniti saranno: (i) di qualità soddisfacente; (ii) idonei, sicuri e sufficienti per gli scopi previsti; (iii) se non diversamente concordato con l’Acquirente, nuovi; (iv) esenti da difetti di progettazione, materiale e lavorazione; (v) rigorosamente conformi alle Specifiche; (vi) liberi e privi di pesi o gravami sul titolo, e al momento della consegna all’Acquirente, il Fornitore avrà tutti i diritti necessari per trasferire il titolo su tali Beni all’Acquirente; (vii) conformi a qualsiasi campione fornito all’Acquirente; e (viii) conformi a tutte le leggi, i regolamenti, le norme e i codici applicabili.
    2. Garanzia dei servizi. Il Fornitore eseguirà tutti i Servizi: (i) esercitando un livello di professionalità, competenza, diligenza, cura, prudenza, giudizio e integrità che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da un fornitore di servizi qualificato e con esperienza che presta servizi in circostanze identiche o simili ai Servizi ai sensi del presente Accordo; (ii) in conformità con tutte le Specifiche e tutte le politiche, le linee guida, lo statuto e i codici di condotta dell’Acquirente applicabili al Fornitore; e (iii) utilizzando solo personale con le competenze, la formazione, le competenze e le qualifiche necessarie per svolgere i Servizi. L’Acquirente può rifiutare qualsiasi collaboratore del Fornitore incaricato dell’esecuzione dei Servizi che, secondo il ragionevole parere dell’Acquirente, manchi di adeguate competenze o qualifiche, mostri una cattiva condotta, costituisca un rischio o un pericolo per la sicurezza o sia incompetente o negligente e il Fornitore solleverà tempestivamente tale collaboratore dall’esecuzione di qualsiasi Servizio al ricevimento di tale segnalazione e non riutilizzerà la persona rimossa in relazione ai Servizi senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
    3. Garanzia della proprietà intellettuale. Il Fornitore garantisce inoltre all’Acquirente che in qualsiasi momento tutti i Beni e/o i Servizi (inclusi eventuali Deliverable) non violeranno né lederanno i Diritti di proprietà intellettuale di alcuna persona.
    4. Garanzie del produttore. Il Fornitore assegnerà all’Acquirente tutte le garanzie del produttore per i Beni non fabbricati da o per il Fornitore e adotterà tutte le misure necessarie richieste da tali produttori terzi per effettuare la cessione di tali garanzie all’Acquirente.
  10. Rimedi della garanzia.
    1. In caso di violazione di una qualsiasi delle garanzie di cui all'Articolo 9.a o 9.b e fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione dell’Acquirente (compresi i diritti di risarcimento dell’Acquirente quivi contemplati), il Fornitore provvederà, a discrezione dell’Acquirente e del Fornitore, a rimborsare il prezzo di acquisto, o a correggere o sostituire i Beni interessati, o a rieseguire il Servizi interessati, entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione dell’Acquirente al Fornitore della violazione della garanzia. Tutti i costi associati, inclusi i costi di ri-prestazione, i costi per ispezionare i Beni e/o i Servizi, il trasporto dei Beni dall’Acquirente al Fornitore e la spedizione per la restituzione all’Acquirente, nonché i costi derivanti dalle interruzioni della catena di fornitura, saranno a carico del Fornitore. Se i Beni sono riparati o sostituiti o i Servizi sono ri-eseguiti, le garanzie previste nell'Articolo 9.a continueranno ad applicarsi ai Beni riparati o sostituiti per un ulteriore Periodo di garanzia a partire dalla data di accettazione del Bene riparato o sostituito da parte dell’Acquirente. Se il Fornitore omette di riparare o sostituire il Prodotto entro il periodo sopra indicato, l’Acquirente può riparare o sostituire il Bene a spese del Fornitore.
    2. Nel caso in cui un Bene fornito dal Fornitore all’Acquirente sia soggetto a una rivendicazione o un’accusa di violazione dei Diritti di proprietà intellettuale di una terza parte, il Fornitore dovrà, a propria discrezione e spese, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio dell’Acquirente (compresi i diritti di risarcimento dell’Acquirente quivi contemplati): (i) fornire tempestivamente all’Acquirente un’alternativa commercialmente ragionevole, compreso l’acquisto da parte dell’Acquirente del diritto di continuare a utilizzare i Beni in questione, (ii) sostituire tali Beni con un’alternativa che non violi i diritti di terzi e sia soddisfacente per l’Acquirente o (iii) modificare tali Beni (senza intaccarne la funzionalità) per renderli conformi.
  11. Diritti di proprietà intellettuale. Tutti i Diritti di proprietà intellettuale in e su ciascun Prodotto finale saranno conferiti all’Acquirente gratuitamente e liberati da qualsiasi peso e gravame al ricevimento del pagamento da parte del Fornitore per ciascun Prodotto finale. Qualora qualsiasi Prodotto finale contenga la proprietà intellettuale del Fornitore, il Fornitore concederà all’Acquirente una licenza perpetua, senza royalty, non esclusiva a livello mondiale, per l’uso, la copia, la modifica e la distribuzione di tale proprietà intellettuale come parte dei Risultati finali. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente tutta l’assistenza ragionevolmente richiesta dall’Acquirente per perfezionare i diritti quivi descritti, compreso l’ottenimento di tutte le cessioni e le rinunzie ai diritti morali necessarie o appropriate per conferire l’intero diritto, titolo e interesse su tali materiali all’Acquirente e ai suoi aventi causa e cessionari.
  12. Riservatezza. Salvo ove escluso per iscritto da una parte, le parti riterranno che tutte le informazioni divulgate siano informazioni riservate, siano esse in forma orale, in forma leggibile da una macchina, in forma scritta, digitale, elettronica o altra forma tangibile, designate come riservate o non contrassegnate. Fatto salvo ciò che precede, “Informazioni riservate” includono i brevetti, le domande di brevetto, le invenzioni, le scoperte, i segreti commerciali, le tecniche, i modelli, i dati, i programmi, i processi, i design, il know-how, gli accordi con terze parti, gli elenchi e le informazioni di clienti attuali e potenziali, i piani di marketing, le informazioni finanziarie, i prodotti, i piani operativi, le strategie di posizionamento delle vendite, i rapporti sulle vendite e le strategie di comunicazione. Fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente Accordo, le parti non divulgheranno le Informazioni riservate a terze parti senza il consenso dell’altra parte. Il destinatario manterrà la riservatezza di tali Informazioni riservate utilizzando una ragionevole cura e almeno lo stesso grado di attenzione necessario per mantenere sicure le proprie informazioni proprietarie di natura simile. Con il presente atto, il destinatario delle Informazioni riservate accetta che tutte le Informazioni riservate ricevute dall'altra parte saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell’adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo e che tali informazioni saranno mantenute riservate; fermo restando, tuttavia, che tali informazioni potranno essere divulgate da un destinatario ai suoi amministratori, funzionari, dipendenti, azionisti, partner, agenti o consulenti, incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli avvocati e i consulenti (collettivamente, i “Rappresentanti”) che devono conoscere tali informazioni e che sono vincolati da obblighi di riservatezza non meno rigorosi di quelli previsti nel presente Accordo. Ciascun destinatario accetta di essere responsabile per eventuali violazioni di una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo da parte di uno dei suoi Rappresentanti. Tutte le Informazioni riservate resteranno esclusivamente di proprietà della Parte che le divulga. Al termine del rapporto commerciale tra le parti, o dietro richiesta scritta della parte divulgatrice, ciascun destinatario deve prontamente restituire alla parte divulgatrice o distruggere tutti gli articoli e il materiale in possesso o sotto il controllo del destinatario che contengano Informazioni riservate, incluse eventuali copie di tali articoli o materiale.
  13. Dati personali. Come qui utilizzati, (i) per “Legge” si intende qualsiasi legge, norma, regolamento o codice di autoregolamentazione e (ii) I termini “responsabile del trattamento”, “titolare dei dati”, “dati personali”, “violazione dei dati personali”, “incaricato del trattamento” e “trattamento” avranno il significato loro attribuito dal regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”) o qualsiasi legge successiva o sostitutiva. Il Fornitore: a) osserverà tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati (“Legge sulla protezione dei dati”) e non indurrà consapevolmente Acquirente a violare alcuna legge sulla protezione dei dati; b) tratterà esclusivamente e farà in modo che qualsiasi dei suoi dipendenti o agenti trattino i dati personali solo in conformità con il presente Accordo e le istruzioni documentate ricevute dalla Acquirente. Se il Fornitore è legalmente tenuto per la legge dell’Unione Europea o dello Stato Membro europeo, a trattare dati personali in maniera diversa da quanto disposto da Acquirente, il Fornitore lo comunicherà a Acquirente prima che tale trattamento avvenga, salvo laddove la Legge che richiede tale trattamento non impedisca al Fornitore di avvisare Acquirente per importanti motivi di interesse pubblico, nel qual caso il Fornitore invierà una notifica a Acquirente non appena la legge lo consentirà al Fornitore; c) si assicurerà che il personale che ha accesso ai dati personali sia (1) informato della natura riservata dei dati personali ed obbligato a mantenere riservati tali dati personali; e (2) consapevole dei doveri del Fornitore e dei propri doveri e obblighi personali ai sensi del presente Accordo; d) non esporterà i dati personali trattati all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”) ai sensi del presente Accordo in un territorio al di fuori dello SEE senza la previa autorizzazione scritta di Acquirente, salvo qualora tale esportazione non sia effettuata in una giurisdizione che la Commissione Europea abbia giudicato capace di offrire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti AL Fornitore dallo SEE; e) non subappalterà nessuna delle sue operazioni di trattamento ai sensi del presente Accordo salvo qualora (1) il Fornitore abbia ottenuto il previo consenso scritto di Acquirente per farlo; e (2) il subappaltatore è soggetto ad un accordo scritto che impone gli stessi obblighi per tale subappaltatore che sono imposti al Fornitore ai sensi del presente Accordo. Il Fornitore rimarrà pienamente responsabile nei confronti DI Acquirente per il trattamento dei dati personali da parte di qualsiasi subappaltatore ai sensi del presente Accordo; f) compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per: (1) assistere Acquirente nell’adempimento dell’obbligo di Acquirente di rispondere alle richieste di esercitare i diritti del titolare dei dati, come stabilito nel Regolamento; (2) assistere Acquirente nell’assicurare il rispetto del Regolamento, compresi gli obblighi di indagare, correggere e fornire informazioni alle autorità di regolamentazione o ai titolari dei dati in caso di violazioni dei dati personali senza indebito ritardo, effettuare valutazioni dell’impatto sulla privacy e interpellare le autorità di regolamentazione in merito al trattamento che è l’oggetto di una valutazione dell’impatto sulla privacy; (3) rendere disponibili tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con la Legge sulla protezione dei dati; (4) consentire e contribuire a verifiche, comprese ispezioni e richieste di informazioni, condotte da Acquirente o da un revisore incaricato da Acquirente. IL Fornitore comunicherà tempestivamente a Acquirente qualsiasi istruzione ricevuta da parte di Acquirente che, secondo l’opinione del Fornitore, infrange la legge sulla protezione dei dati; g) a scelta di Acquirente, cancellerà o restituirà tutti i dati personali dopo la risoluzione del presente Accordo, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge. Il Fornitore deve: I. attuare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi che sono posti dal trattamento e dalla natura dei dati personali da proteggere. In caso di una violazione dei dati personali che potrebbe influire su di essi, l’utente informerà immediatamente Acquirente dopo esserne venuto a conoscenza; II. avvisare Acquirente senza indebito ritardo nel caso in cui il Fornitore non sia più in grado di adempiere a qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente articolo 13 e cessare immediatamente il trattamento dei dati personali e sanare tali incapacità. Il Fornitore rimborserà Acquirente per le spese che Acquirente possa dover ragionevolmente sostenere a causa di una violazione dei dati personali causata dal Fornitore o da qualsiasi collegata o subappaltatore di Fornitore, incluso a mero titolo esemplificativo, le spese sostenute per indagare sulla violazione dei dati personali e per informare le persone interessate, e per fornire a queste persone il supporto necessario in tali circostanze, come il monitoraggio del credito.
  14. Assicurazione. Il Fornitore dichiara e garantisce all’Acquirente che ha attivato presso assicuratori affidabili polizze assicurative con importi di copertura che sarebbero ritenute adeguate da un prudente fornitore di beni e servizi simili ai Beni e Servizi quivi forniti, inclusa, a seconda dei casi, l’assicurazione per la responsabilità civile professionale per errori ed omissioni e l’assicurazione per la responsabilità civile generale (compresa la copertura della responsabilità per il prodotto, l’assicurazione contro tutti i rischi per l’attrezzatura degli appaltatori e l’assicurazione di responsabilità automobilistica). Inoltre, il Fornitore stipulerà e manterrà, a proprie spese, le polizze assicurative e coperture che possono essere ragionevolmente richieste dall’Acquirente di volta in volta. Il Fornitore consegnerà prontamente all’Acquirente, come e quando richiesto, la prova scritta di tale assicurazione. Se richiesto, l’Acquirente sarà nominato come assicurato aggiuntivoin tali polizze. Se richiesto dall’Acquirente, tale assicurazione prevedrà che non possa essere annullata, o modificata significativamente in modo da influire sulla copertura fornita ai sensi del presente Accordo, senza che l’assicuratore fornisca un preavviso scritto di almeno 30 giorni all’Acquirente.
  15. Indennità. Il Fornitore dovrà difendere, manlevare e tenere indenni l’Acquirente, le sue Controllate e i rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, consulenti e agenti (le “Parti indennizzate dell’Acquirente”) da e contro ogni pretesa, multa, perdita, azione, danni, spese, spese legali e tutte le altre passività sopportate o sostenute dalle Parti indennizzate dell’Acquirente o da una qualsiasi delle stesse derivanti da o in qualsiasi modo connesse a: (a) morte, lesioni personali o perdita o danni a beni personali reali o tangibili derivanti dalla presenza di qualsiasi vizio reale o presunto nei Beni o Servizi, o dall’incapacità dei Beni o dei Servizi di soddisfare le garanzie o le Specifiche quivi contemplate; (b) qualsiasi pretesa che i Beni o i Servizi violano o ledono i Diritti di proprietà intellettuale o gli altri diritti di qualsiasi persona; (c) qualsiasi atto od omissione intenzionali, illeciti o negligenti del Fornitore o delle sue Collegate o dei suoi subappaltatori; (d) la violazione da parte del Fornitore di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo; o (e) eventuali vincoli o gravami relativi a Beni o Servizi.
  16. Limitazione di responsabilità.
    1. Nulla in questo Accordo o Ordine di acquisto escluderà o limiterà la responsabilità di una delle parti per:
      1. decesso o lesioni personali causati dalla negligenza di tale parte;
      2. la frode o le false dichiarazioni;
      3. qualsiasi responsabilità che non può essere limitata o esclusa dalla legge applicabile; o
      4. qualsiasi responsabilità ai sensi delle indennità previste al precedente Articolo 15.
    2. SALVO QUANTO PREVISTO NELLA SEZIONE 16A, IN NESSUN CASO CIASCUNA PARTE SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA PARTE O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, ACCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O PUNITIVO, INCLUSA L’EVENTUALE PERDITA DI PROFITTI, DATI, AVVIAMENTO O OPPORTUNITÀ COMMERCIALI PER QUALUNQUE QUESTIONE IN OGNI CASO DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON QUESTO ACCORDO.
  17. Appaltatori indipendenti. Il Fornitore adempirà ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo come un contraente indipendente e in nessun modo il Fornitore o i suoi dipendenti saranno considerati dipendenti, agenti, partner, fiduciari o associati in joint venture rispetto all’Acquirente. Il Fornitore e i suoi dipendenti non avranno alcun potere di rappresentare l’Acquirente o le sue Controllate o vincolare l’Acquirente o le sue Controllate in alcun modo e né il Fornitore né i suoi dipendenti dichiareranno di avere l’autorità di agire per l’Acquirente o le sue Controllate .
  18. Ulteriori garanzie. Le parti dovranno firmare ogni altro e ulteriore documento, far sì che siano tenute riunioni, che siano approvate le risoluzioni e dovranno compiere ed eseguire e fare in modo che siano compiute ed eseguite tutte le altre e ulteriori azioni e fatti che siano necessarie o desiderabili per dare pieno effetto a questo Accordo e a ogni parte di esso.
  19. Nullità di una o più clausole. Se viene stabilito che una qualsiasi disposizione del presente Accordo, secondo un tribunale della giurisdizione competente, è inapplicabile o invalida per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità riguarderanno solo tale disposizione o parte della stessa e alla parte restante di essa, e tutte le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
  20. Rinuncia. Nessuna rinuncia o modifica di alcuna clausola del presente Accordo sarà opponibile a una parte se non effettuata per iscritto e firmata da tale parte.
  21. Cessione. Il Fornitore non può cedere o subappaltare il presente Accordo, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente. La cessione o il subappalto autorizzati del presente Accordo o parte di esso da parte del Fornitore non esenta il Fornitore dalle obbligazioni derivanti dal presente Accordo e lo stesso rimarrà responsabile in solido con il cessionario o il subappaltatore per le mansioni assegnate o subappaltate. Gli atti o le omissioni di eventuali subappaltatori del Fornitore saranno considerati come atti e omissioni del Fornitore. Il Fornitore accetta e riconosce che l’Acquirente può cedere il presente Accordo, in tutto o in parte, a qualsiasi Controllata dell’Acquirente, senza necessità di ottenere il consenso del Fornitore. Il presente Accordo sarà a beneficio e avrà valore vincolante per le parti contraenti e i rispettivi aventi causa e cessionari autorizzati.
  22. Rimedi cumulativi. I diritti e i rimedi di ciascuna parte nel presente Accordo sono cumulativi e in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio previsto dalla legge.
  23. Sopravvivenza. Qualsiasi disposizione del presente Accordo che espressamente o implicitamente per sua natura è destinata a sopravvivere alla risoluzione o al completamento dell’Accordo continuerà a essere in vigore a tutti gli effetti dopo la risoluzione, la scadenza o il completamento del presente Accordo.
  24. Interpretazione. I titoli utilizzati nel presente Accordo e la sua suddivisione in articoli, sezioni, prospetti, allegati, appendici e altre suddivisioni non influiscono sulla sua interpretazione. Salvo possa evincersi diversamente dal contesto, le parole espresse al singolare includono il plurale e viceversa; le parole relative al genere includono tutti i generi. I riferimenti in questo Accordo ad articoli, sezioni, prospetti, allegati, appendici e altre suddivisioni sono limitati alle relative parti del presente Accordo. Laddove nel presente Accordo viene utilizzata la parola “incluso”, la stessa significa “incluso a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo” e laddove viene utilizzata la parola “include” la stessa indica “incluso a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo”. Le parti riconoscono che il presente accordo è stato stato redatto in duplice lingua, in inglese e in italiano. In caso di conflitto o incongruenze tra la versione italiana e quella inglese del presente accordo, farà fede la versione inglese.
  25. Legge applicabile. Il presente Accordo e tutti gli obblighi non contrattuali derivanti in qualsiasi modo o in connessione con questo Accordo saranno regolati, interpretati e avranno effetto in conformità con la legge italiana. Il tribunale di Milano ha la giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi richiesta, controversia o questione di incongruenza che possa sorgere in qualsiasi modo da o in connessione con il presente Accordo o i rapporti giuridici costituiti da questo Accordo.

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